Alle condizioni citate nel presente contratto di locazione la ditta loca al conduttore, che ne assume anche
il comando, il natante precedentemente descritto. Il conduttore, sottoscrivendo, dichiara di riconoscere
ed accettare quanto segue:
1) Il conduttore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza delle norme riguardanti la
balneazione e la navigazione, del locale u cio marittimo, specialmente per l’approdo presso le spiagge e
le caletta, che non va conseguito a motore ben si a remo.
2) Il conduttore, durante Il periodo della locazione, rende pienamente responsabile del natante, e si
impegna al risarcimento totale di eventuali danni causati da qualsiasi evento (anche naturale).
3) Oltre al rimborso degli eventuali danni causati al natante il conduttore si impegna al rimborso di
una quota giornaliera pari alla tari a di locazione giornaliera a titolo di fermo – natante per Il periodo
necessario alla riparazione dei medesimi danni comunque segnatati nella dichiarazione di evento
straordinario che il conduttore deve stipulare e protocollare in duplice copia presso l’u cio marittimo
di Ponza.
4) Il conduttore si impegna a restituire il natante con il motore. Gli attrezzi, i documenti e I’intero
equipaggiamento in dotazione, non oltre le ore 18.00 di ogni giorno solare.
5) Il conduttore riceve il natante in perfette condizioni di navigabilità e si impegna a restituirlo nelle
medesime condizioni, il carburante consumato nel corso della locazione è a carico del conduttore.
6) Il natante non può essere sub-locato, ne utilizzato e condotto:
a) per ìl trasporto di merci o cose che risulti contrario alle leggi o regolamenti in vigore;
b) per il trasporto di passeggeri o merci contro compenso espressamente o tacitamente pattuito;
c) per spingere o trainare altri natanti;
d) in competizione di qualsiasi genere sportivo o non;
e) da persona in stato di ubriachezza o incoscienza, dovuto ad abuso di alcool o stupefacenti.
7) li conduttore dichiara espressamente di assumersi la personale responsabilità per il pagamento e il
rimborso a domanda della ditta dl quanto segue:
a) una somma da calcolarsi in rapporto alla durata della locazione;
b) la rifusione delle spese sopportate dalla ditta per danni subiti dal natante non coperti dalla polizza
assicurativa;
La Ditta LOCATRICE NAUTICA PONZA s.r.l.s.
8) ll conduttore ed ogni altra persona autorizzata alla navigazione, sono a conoscenza di essere coperti da polizza assicurativa di cui se ne prende visione presso la sede della ditta. Detta polizza prevede la
copertura per la responsabilità civile presso terzi o per danni ad animali o cose nei limiti prescritti dalle
leggi in vigore.
Pertanto il conduttore accetta tutte le condizioni di cui sopra essendo inteso che la polizza è una normale polizza assicurativa.
Secondo le sue proprie e speci che esigenze, limitatamente al periodo di locazione. Il conduttore si
impegna altresi a proteggere gli interessi della ditta della sua compagnia di assicurazione in caso di
incidente nel corso della locazione dovrà fra l’altro:
a) stilare dichiarazione di evento straordinario-ra orzato dai dati anagrafici, nomi ed indirizzi elle
parti coinvolte nel sinistro e testimoni, e presentarlo all’ufficio locale marittimo;
b) non ammettere eventuali responsabilità se non si è realmente convinti o se si è in stato confusionale;
c) non lasciare il natante incustodito;
d) comunicare immediatamente alla ditta anche attraverso il telefono il sinistro;
9) Il conduttore solleva la ditta da ogni responsabilità derivante da perdite o danni alle cose che egli
stesso o altri avessero abbandonato, depositato o trasportato nel natante. Ciò vale tanto nel corso della
locazione quanto dopo la restituzione del natante alla ditta.
10) La ditta usa qualsiasi diligenza anché non si veri chino guasti meccanici al natante e al motore in
dotazione ma, ove ciò avvenisse, non vi sarà ritenuta responsabile e non risponde di eventuali errori o
manchevolezze connesse con una guasto meccanico ne dei danni subiti dal conduttore.
11) Qualsiasi cambiamento o aggiunta ai termini e alle condizioni di locazioni espressi in questa lettera
sarà valido solo se confermato per iscritto
12) I termini di questa lettera sono regolati dalla legge Italiana e per ogni controversia è competente il
Foro di Latina